Il Servizio Polizia Amministrativa provinciale risulta competente in merito all'applicazione dei procedimenti sanzionatori previsti da specifiche leggi di settore ed in particolare dal T.U.L.P.S., dagli articoli 666 e 705 del codice penale e dalla normativa in materia di divieto di fumare; il Dirigente, ferme restando le funzioni di vigilanza, provvede all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione/archiviazione di cui all'art. 18 della legge 689/81.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
In alcune materie l’ordinamento vigente prevede, a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge, l’applicazione di sanzioni amministrative. Le disposizioni generali per l’accertamento delle violazioni amministrative e per l’applicazione delle relative sanzioni sono contenute nelle sezioni I e II del cap. I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (salvo per le violazioni in tema di circolazione stradale, di regolamenti comunali e provinciali e in materia edilizia).
Per quanto riguarda, in particolare, le violazioni amministrative alle norme del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la disciplina generale prevista dalla L. 689/81 va integrata con la disciplina sanzionatoria introdotta dagli artt. 17/bis – 17/sexies e dall’art. 221/bis del Testo Unico stesso, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Accertamento dell’illecito
Tale fase è finalizzata all’acquisizione, da parte degli organi accertatori, di tutti quegli elementi dai quali si deduce l’esistenza dell’illecito amministrativo. Tale accertamento si conclude con la stesura di un processo verbale.
Contestazione e notificazione
L’illecito viene contestato immediatamente, quanto è possibile, sia al trasgressore che agli eventuali obbligati in solido. Qualora non sia possibile eseguire tale contestazione immediata, il verbale viene notificato a tutti gli interessati entro 90 gg. dall’accertamento completato (ovvero entro 360 gg. per i residenti all’estero).
Pagamento di misura ridotta
Al cittadino (trasgressore ovvero obbligato in solido) che riceve una contestazione per avere commesso un illecito amministrativo, la legge consente due possibilità:
estinguere il procedimento provvedendo al cd. "pagamento in misura ridotta" nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di contestazione ovvero di notificazione del verbale. L’art. 16 della 689/81 prevede il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale;
oppure presentare, entro 30 gg., dalla data di contestazione o di notificazione, scritti difensivi (in carta libera) e/o richiedere di essere ascoltato dall’autorità competente.
Rapporto
L’organo accertatore qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto ad effettuare il pagamento liberatorio di cui al punto c), deve fare rapporto all’autorità amministrativa competente.
Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione.
L’autorità competente, dopo un attento esame di merito e di legittimità degli eventuali scritti difensivi presentati o degli elementi emersi nel corso dell’audizione, emette un'ordinanza che può essere di archiviazione se non ritiene fondato l’accertamento, o di ingiunzione se lo ritiene fondato; in tale casi fissa l’entità della predetta sanzione tra il limite minimo e massimo previsto dalla Legge.
Opposizione
Contro l’ordinanza-ingiunzione si può presentare opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, entro il termine di 30 gg. dalla notificazione del provvedimento (ovvero entro 60 gg. per i residenti all’estero).
Esecuzione forzata
Trascorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della somma ingiunta, l’autorità amministrativa che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione provvede affinché tale somma venga riscossa coattivamente con la predisposizione del ruolo.