Si comunica che il decreto legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112 ha modificato gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedendo che: “per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività…”
Si evidenzia che nulla pare innovato in materia di sicurezza (art. 80 T.U.L.P.S. e artt. 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione). Con riferimento a tali aspetti si è proceduto a predisporre una apposita attestazione (modello GIOSTRE).
NB: la presente SCIA può essere presentata ed è valida ed efficace solo in presenza di tutti i requisiti e presupposti indicati nella stessa; nel caso di allestimenti di oltre 10 attrazioni, l’area intesa come parco giochi complessivo deve comunque essere oggetto di verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza e la validità della presente SCIA è subordinata all’esito positivo della verifica stessa e all’ottemperanza della prescrizioni eventualmente imposte; il numero massimo di partecipanti è riferito al numero delle persone presenti contemporaneamente sulla giostra (per quanto riguarda i circhi: si deve tener conto della capienza delle tribune che verranno installate).
Ecco la modulistica necessaria...