Si comunica che il decreto legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112 ha modificato gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedendo che: “per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività…”
Si evidenzia che nulla pare innovato in materia di sicurezza (art. 80 T.U.L.P.S. e artt. 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione). Con riferimento a tali aspetti si è proceduto a predisporre una apposita attestazione (modello GIOSTRE).
NB: la presente SCIA può essere presentata ed è valida ed efficace solo in presenza di tutti i requisiti e presupposti indicati nella stessa; nel caso di allestimenti di oltre 10 attrazioni, l’area intesa come parco giochi complessivo deve comunque essere oggetto di verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza e la validità della presente SCIA è subordinata all’esito positivo della verifica stessa e all’ottemperanza della prescrizioni eventualmente imposte; il numero massimo di partecipanti è riferito al numero delle persone presenti contemporaneamente sulla giostra (per quanto riguarda i circhi: si deve tener conto della capienza delle tribune che verranno installate).
Si comunica che il decreto legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112 ha modificato gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedendo che: “per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività…”
Tale SCIA può essere presentata ed è valida ed efficace solo in presenza di tutti i requisiti e presupposti indicati nella stessa!
Si evidenzia che nulla pare innovato in materia di sicurezza (art. 80 T.U.L.P.S. e artt. 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione) e che è in corso di approfondimento e predisposizione la relativa nuova modulistica.
Da allegare a tutte le istanze inviate, a partire da oggi 25 maggio 2018, al Servizio Polizia amministrativa provinciale.
Al fine di garantire la necessaria istruttoria delle pratiche e la verifica di tutte le condizioni di sicurezza, si invita a presentare tutte le domande, complete della relativa documentazione, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data dell'evento.
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha precisato, con circolare di data 21 marzo 2018, che i commercianti di cose antiche e usate hanno l'obbligo di tenere regolarmente il registro di pubblica sicurezza di cui all'art. 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Tale circolare ha chiarito definitivamente i dubbi sorti a seguito dell'abrogazione dell'art. 126 del T.U.L.P.S. (recependo le indicazioni del Consiglio di Stato di cui al parere di data 2 marzo 2018).
Si invitano tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione di manifestazioni pubbliche a leggere con molta attenzione le disposizioni richiamate dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento nella nota sottoriportata e ad attuare, per quanto di rispettiva competenza, tutti i relativi adempimenti.
Si evidenzia conseguentemente la necessità di presentare le richieste di autorizzazione relative a manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento almeno 30 giorni prima degli eventi, al fine di consentire alla Commissione Provinciale di Vigilanza l'adeguata istruttoria delle relative pratiche.
Si precisa infine che, in presenza di un elevato numero di persone, il coinvolgimento della Commissione è tendenzialmente previsto anche per le manifestazioni all'aperto (per le quali non saranno quindi più utilizzabili i soli modelli verde o giallo) e che le citate direttive del Capo della Polizia non riguardano le piccole feste campestri/patronali di paese (che rimangono comunque soggette alle disposizioni attualmente vigenti). In ogni caso ogni situazione dovrà essere valutata per le sue particolarità, secondo buon senso.
Argomenti trattati:
1. Sicurezza nelle manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento.
2. Attrezzature da gioco gonfiabili.
3. Divieto di somministrazione/cessione/consumo di bevande alcoliche con riferimento ai minori di anni 18.
Pur in presenza di diversi orientamenti dottrinali ed in attesa di chiarimenti ufficiali, si comunica (vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di data 2 marzo 2017) che l'avvenuta abrogazione dell’art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ha sottratto i commercianti di cose antiche ed usate dall'obbligo di tenuta del registro previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S.
Si comunica che l’art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è stato abrogato dall’art. 6 del d.lgs 25 novembre 2016, n. 222.
Le altre disposizioni dello stesso decreto di competenza dello scrivente sono in corso di approfondimento anche in relazione al necessario coordinamento con le connesse competenze comunali.