La Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo (in sigla CPV), al fine di raggiungere un più elevato livello di sicurezza, ha ritenuto opportuno stabilire nuove modalità operative e prescrittive in ordine al rilascio delle licenze di agibilità per i parchi avventura.
In particolare, è stato previsto che l’apertura di ogni parco avventura per la prossima stagione primaverile/estiva è subordinata tassativamente alla produzione allo scrivente Servizio del certificato di ispezione - inaugurazione eseguito da un Organismo ispettivo di tipo A accreditato (norma UNI EN 15567 – 1 punto 7) e di una relazione descrittiva delle modifiche eventualmente intervenute nel parco rispetto alla situazione precedentemente autorizzata.
Fermo restando quanto sopra, per il rilascio delle autorizzazioni è necessario presentare la seguente documentazione:
A seguito del ricevimento di detta documentazione, la scrivente amministrazione si riserva di approfondire la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza e di chiedere ulteriori certificazioni.
Il certificato di ispezione dovrà tenere in attenta considerazione e rispettare tutte le prescrizioni e valutazioni imposte dalla CPV nei verbali allegati con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
Le licenze conseguentemente rilasciate (fatte salve esplicite richieste diverse da parte dei soggetti interessati) avranno carattere permanente, fermo restando l’obbligo a carico dei gestori di effettuare tutti i controlli periodici previsti dalla normativa in vigore o imposti dalla Commissione di vigilanza, di pagare annualmente i premi relativi alla polizza di assicurazione e di conservare i relativi documenti presso le strutture.
L’effettuazione di lavori che modifichino le caratteristiche del parco rispetto alla documentazione prodotta ed agli atti, comporta la decadenza della validità delle licenze. In tali situazioni, il titolare dell’attività è pertanto tenuto ad inoltrare apposite istanze corredate dalla necessaria documentazione tecnica ed amministrativa.
L’apertura del parco in assenza delle licenze previste dagli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S. è soggetta alle sanzioni di cui agli artt. 666 e 681 del codice penale.