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Provincia Autonoma di Trento - Polizia amministrativa

 
 
 
 
 
 

Commercio di cose antiche usate - registro ex art. 128 T.U.L.P.S. (28 marzo 2017)

Pur in presenza di diversi orientamenti dottrinali ed in attesa di chiarimenti ufficiali, si comunica (vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di data 2 marzo 2017) che l'avvenuta abrogazione dell’art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ha sottratto i commercianti di cose antiche ed usate dall'obbligo di tenuta del registro previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S.

A seguito del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale Divisione Tecnica, in riscontro ad un quesito formulato da un libero professionista in merito alla normativa da applicarsi nel calcolo del carico da vento per l'installazione temporanea di tendoni, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo con verbale n. 68/2016 di data 20 aprile 2016 ha rilevato la non applicabilità della norma UNI-EN 13782:2015 “Strutture temporanee – Tende – Sicurezza”.

Pertanto, la normativa di riferimento per il calcolo del carico da vento è individuata nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) del 14/01/2008 e nella successiva Circolare del 2 febbraio 2009, n 617 C.S.LL:PP. - §C.3.3.2.

Nel dettaglio la Commissione ha previsto quanto segue:

determinazione della velocità di riferimento: in mancanza di indagini statistiche adeguate è consentito assumere la velocità di riferimento del vento, a base del calcolo della spinta, come prodotto della velocità del vento associata a un tempo di ritorno pari a 50 anni per un coefficiente correttivo in funzione del periodo di ritorno in un campo compreso fra 10 e 500 anni, la cui determinazione è a discrezione del calcolatore;

determinazione della velocità di riferimento per altitudini maggiori ai 1500 m: come riportato nelle NTC 2008 “i valori della velocità di riferimento possono essere ricavati da dati supportati da opportuna documentazione o da indagini statistiche adeguatamente comprovate”. In mancanza di indagini o dati significativi ai fini dell'attribuzione della velocità di riferimento, questa sarà valutata almeno pari al valore previsto per un'altitudine di 1500 m, secondo l'espressione 3.3.1 delle NTC.

 
 
 
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