La presente modulistica riguarda gli aspetti amministrativi connessi alle licenze ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici connessi all'agibilità delle strutture ex art. 80 T.U.L.P.S. dovrà essere consultata la sezione Commissione di Vigilanza e agibilità locali spettacolo.
Chiunque vuole organizzare trattenimenti o spettacoli pubblici (ferma restando la necessità della verifica delle condizioni di sicurezza e della citata licenza di agibilità) deve presentare domanda per ottenere la necessaria autorizzazione.
Per spettacoli dal vivo (di teatro, di musica, di danza e musical) nonché per proiezioni cinematografiche, in orario compreso tra le 8 e le 1 del giorno seguente con un massimo di 1.000 partecipanti.
Si comunica che il decreto legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112 ha modificato gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedendo che: “per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività…”
Si evidenzia che nulla pare innovato in materia di sicurezza (art. 80 T.U.L.P.S. e artt. 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione).
Il Servizio autorizza le competizioni che si svolgono su più Comuni. Nel caso che la competizione interessi il territorio di un solo Comune, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dell'Autorità locale.
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento all'aperto senza la presenza di alcuna struttura (sono ammessi solo palchi scoperti a disposizione degli artisti)
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento all'aperto con presenza di modeste strutture (pedane, palchi, americane, piccoli gazebo)
attestazione per tendone/gazebo/pagoda/tribuna con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone e relative strutture accessorie
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per allestimenti temporanei che sono stati già oggetto di verifiche positive da parte della CPV e che si ripetono annualmente da non oltre 2 anni dalla data del verbale (tendoni, palchi, tribune, cinema all'aperto, campi da pattinaggio, slalom automobilistici e manifestazioni varie)
attestazione per tribune, palchi, trabattelli, tralicci, americane, ecc.
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per concerti presso chiese (per i quali è previsto il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo)